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Le tariffe riconosciute agli impianti entrati in esercizio ai sensi del
decreto 19 febbraio 2007
- variabili in funzione della classe di potenza degli impianti e del livello
di integrazione architettonica – sono indicate nelle tabelle seguenti:
impianti
entrati in esercizio entro il 31/12/2008
Taglia
di potenza dell’impianto
Non
integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)
1 kW <= P <= 3 kW
0,40
0,44
0,49
3 kW < P <= 20 kW
0,38
0,42
0,46
P > 20 kW
0,36
0,40
0,44
impianti entrati in esercizio dal 01/01/2009 al 31/12/2009
Taglia di potenza dell’impianto
Non integrato (€/kWh)
Parzialmente integrato (€/kWh)
Integrato (€/kWh)
1 kW <= P <= 3 kW
0,392
0,431
0,480
3 kW < P <= 20 kW
0,372
0,412
0,451
P > 20 kW
0,353
0,392
0,431
Per gli impianti che entreranno in esercizio dal 1 gennaio 2010 le tariffe
saranno ulteriormente decurtate del 2% (con arrotondamento alla terza cifra
decimale).
Con successivi decreti interministeriali saranno ridefinite le tariffe
incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio negli anni
successivi al 2010.
Gli incentivi, calcolati in base alle tariffe sopra riportate, sono
riconosciuti per la totalità dell’energia elettrica prodotta dall’impianto,
misurata all’uscita del gruppo di conversione della corrente continua in
corrente alternata, sia che il soggetto responsabile si avvalga del servizio
di scambio sul posto, sia che ceda in rete, in toto o in parte, l’energia
elettrica prodotta.
Le tariffe incentivanti si aggiungono ai ricavi derivanti dalla vendita
dell’energia elettrica prodotta o ai risparmi sulla bolletta elettrica nel
caso l’energia elettrica prodotta sia utilizzata per alimentare le utenze
del soggetto responsabile collegate all’impianto.
Il valore della tariffa riconosciuta è costante, in moneta corrente, per
tutto il periodo dei venti anni.
Le suddette tariffe sono incrementate del 5% (con arrotondamento
commerciale alla terza cifra decimale) nei seguenti casi, non cumulabili fra
di loro:
impianti maggiori di 3 kW di potenza non integrati architettonicamente, i
cui soggetti responsabili impiegano l’energia elettrica prodotta in modo
tale da conseguire il titolo di autoproduttori (ai sensi dell’art. 2, comma
2 del D. Lgs. n. 79/99 e successive modifiche e integrazioni);
impianti i cui soggetti responsabili sono scuole pubbliche o paritarie di
qualunque ordine e grado o strutture sanitarie pubbliche;
impianti integrati (integrazione “totale” ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera b3 del DM 19 febbraio 2007in sostituzione dicoperture in eternit
o comunque contenenti amianto realizzati in superfici esterne degli
involucri di:
edifici
fabbricati
strutture edilizie di destinazione agricola
impianti i cui soggetti sono Comuni con popolazione inferiore ai 5.000
abitanti in base all’ultimo censimento ISTAT (incluse Municipalità e
Circoscrizioni, sempre che abbiano una loro autonomia e siano sotto i
5000 abitanti).
Gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono enti locali,
rientrano nella tipologia di impianto integrato, indipendentemente dalle
effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione. Ai sensi del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, si intendono per
enti locali i comuni, le province, le comunità montane, le comunità isolane
e le unioni di comuni. Le norme sugli enti locali si applicano altresì,
salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con
esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione
dei servizi sociali.
Per gli impianti fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto e che
alimentano, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o asservite a
unità immobiliari di edifici, è prevista l’applicazione di un premio
aggiuntivo abbinato all’esecuzione di interventi che conseguono una
riduzione del fabbisogno energetico degli edifici. Tale premio consiste in
una maggiorazione percentuale della tariffa (con arrotondamento commerciale
alla terza cifra decimale), pari alla metà della percentuale di riduzione
del fabbisogno di energia conseguita e certificata.
In tutti i casi, compresa la reiterazione di interventi che conseguono
ulteriori riduzioni del fabbisogno di energia, il premio non può superare la
percentuale del 30% della tariffa riconosciuta alla data di entrata in
esercizio degli impianti.
Il premio spetta altresì, nella misura del 30% qualora le predette unità
immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea
certificazione, un valore limite di fabbisogno di energia annuo per metro
quadrato di superficie utile dell’edificio o unità immobiliari, inferiore di
almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1,
tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni e integrazioni.
Per gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1°
ottobre 2005 e l’entrata in vigore della delibera 90/07dell’AEEG, prevista
dal decreto, le tariffe applicate sono quelle previste per l’anno 2007 dal
decreto 19 febbraio 2007
(sempre che tali impianti siano stati realizzati nel rispetto delle
condizioni dei decreti 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 e non beneficino e
non abbiano beneficiato delle tariffe dei predetti decreti).
Per gli anni successivi al 2010, le tariffe sono ridefinite con appositi
decreti interministeriali, in mancanza dei quali ù si continueranno ad
applicare le tariffe definite per gli impianti che entrano in esercizio nel
2010.