|
||||||
|
AMIANTO DESCRIZIONE L'amianto è sicuramente un grave problema
ambientale e sanitario, e non solo per l'Italia, per il fatto stesso di
essere stato utilizzato massicciamente in tutti i paesi del mondo: risulta
come una delle sostanze più devastanti nella storia moderna del mondo del
lavoro. Per risolvere questo problema non è sufficiente mettere in L'amianto (o asbesto) è un insieme di minerali del gruppo dei silicati, alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli. I minerali che sono classificati dalla normativa italiana come amianti sono:
Nocività - La sua resistenza al calore e la sua struttura fibrosa lo rendono adatto come materiale per indumenti e tessuti da arredamento a prova di fuoco, ma la sua nocività per la salute ha portato a vietarne l'uso in quasi tutto il mondo. Le polveri di amianto, respirate, provocano l'asbestosi, nonché tumori delle pleure, ovvero il mesotelioma pleurico e dei bronchi, ed il carcinoma polmonare.Una fibra di amianto è 1.300 volte più sottile di un capello umano. Non esiste una soglia di rischio al di sotto della quale la concentrazione di fibre di amianto nell'aria non è pericolosa: l'inalazione di una sola fibra può causare il mesotelioma e altre patologie mortali, anche se un'esposizione prolungata nel tempo o ad elevate quantità aumenta le probabilità di contrarle. L'amianto è stato utilizzato fino agli anni ottanta per produrre cemento-amianto (eternit), per la coibentazione di edifici, tetti, navi (ad esempio le portaerei classe Clemenceau), treni, come materiale per l'edilizia (tegole, pavimenti, tubazioni, vernici), nelle tute dei vigili del fuoco, nelle auto (vernici, parti meccaniche), ma anche per la fabbricazione di corde, plastica e cartoni. Inoltre, la polvere di amianto è stata largamente utilizzata come coadiuvante nella filtrazione dei vini. È un materiale molto comune in natura. Divieto d'uso in Italia - L'impiego dell'amianto è fuori legge in Italia dal 1992. La legge n. 257 del 1992, oltre a stabilire termini e procedure per la dismissione delle attività inerenti l'estrazione e la lavorazione dell'asbesto, è stata la prima ad occuparsi anche dei lavoratori esposti all'amianto. All'art. 13 essa ha introdotto diversi benefici consistenti sostanzialmente in una rivalutazione contributiva del 50% ai fini pensionistici dei periodi lavorativi comportanti un'esposizione al minerale nocivo. In particolare, tale beneficio è stato previsto per i lavoratori di cave e miniere di amianto, a prescindere dalla durata dell'esposizione (comma 6); per i lavoratori che abbiano contratto una malattia professionale asbesto-correlata in riferimento al periodo di comprovata esposizione (comma 7); per tutti i lavoratori che siano stati esposti per un periodo superiore ai 10 anni (comma 8).In seguito alla normativa indicata nel 1995 è stata stabilita una procedura amministrativa che vedeva coinvolto l'INAIL per l'accertamento dei presupposti di legge per il riconoscimento dei predetti benefici previdenziali. In particolare, l'INAIL procedeva all'accertamento dei rischi presso lo stabilimento del datore di lavoro tramite la cosiddetta CON.T.A.R.P. (Consulenza Tecnica di Accertamento dei Rischi Professionali); sulla base della mappa del rischio così predisposta e dei curricula professionali dei lavoratori, venivano quindi rilasciati ai lavoratori degli attestati dell'eventuale periodo di avvenuta esposizione all'amianto. Tale procedura è stata sostanzialmente confermata con decreto interministeriale del 27 ottobre 2004, adottato ai sensi dell'art. 47 della legge n. 326 del 2003, che ha anche ridotto la rivalutazione contributiva al 25%. Prima degli anni ottanta, tuttavia, i curricula non erano archiviabili in formato digitale, ed il cambio di bandiera di molte compagnie è stato causa di difficoltà nel recuperare gli attestati di servizio. Nello specifico del settore marittimo, con la rottamazione delle navi finivano al macero anche gli archivi. Il singolo lavoratore può quindi incontrare severe difficoltà nel documentare amministrativamente la propria esposizione all'amianto, dovendo pertanto ricorrere spesso ad un accertamento giudiziale. Tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte dalla citata legge n. 326 del 2003, la domanda all'INAIL per il rilascio dell'attestato è sottoposta ad un termine di decadenza di 180 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del citato decreto interministeriale del 27 ottobre 2004.
|
|