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P.R.A.L. Piano Regionale Amianto Lombardia
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Tratto da http://www.assoamianto.it
 

Tra gli obiettivi del PRAL la definizione del catasto dei siti da bonificare, del Piano di Lavoro e l'erogazione dei finanziamenti

Amianto: la nuova L.R. Lombardia su risanamento, bonifica e smaltimento 

ll Consiglio regionale della Lombardia ha approvato, in data 23 settembre 2003, la legge 29 settembre 2003 recante le "Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale del 29 settembre 2003, n. 40, e che è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR. Questa legge attua le disposizioni della legge n. 257/1992, "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, estendeil campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta, si propone di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre, prescrivere norme di prevenzione per la bonifica e di promuove iniziative di educazione e informazione finalizzate a ridurre la presenza di amianto.

La legge regionale 23 settembre 2003 dispone l'erogazione dei contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, vale a dire superfici inferiori a trenta metri quadrati e quantitativi inferiori a quattrocentocinquanta chilogrammi. 
Come noto, ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo n. 277/1991, "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212" chi intende rimuovere materiali contenenti amianto deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto. 
Questo Piano, redatto a cura dell'impresa di bonifica, deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno. 
A tal proposito, la legge regionale stabilisce che la Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente Commissione consiliare in sede di prima approvazione, provvederà ad approvare il documento tecnico concernente il Piano di lavoro per le opere di bonifica delle suddette piccole quantità. 
La nuova legge regionale prevede, inoltre, l'istituzione da parte dei comuni del catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio la presenza di micro discariche di amianto; il censimento deve essere effettuato anche con l'ausilio dell'Azienda Sanitaria Locale e dei Dipartimenti dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti per territorio. 
I comuni sono tenuti a promuovere iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto. 
La legge in questione prevede l'erogazione di contributi sia a soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare, sia a comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche. 
Il presente dispositivo regionale precisa che con deliberazione della Giunta regionale saranno stabiliti: 

  • i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi; 
  • i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi; 
  • le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento; 
  • i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi; 
  • i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi; 
  • i criteri per l'eventuale revoca dei contributi. 

I fondi previsti saranno ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio Piano di lavoro, in conformità con le previsioni del suddetto documento tecnico, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel summenzionato bando di gara. 
La nuova legge regionale prevede altresì che i comuni espletino le attività di propria competenza relative sia alla bonifica di aree pubbliche sia alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati. 
Per quanto riguarda poi le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio sono tenute a fare riferimento al suddetto documento tecnico concernente il Piano di lavoro.

Il Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) 

La legge approvata precisa che, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore sarà approvato il "Piano Regionale Amianto Lombardia" (PRAL), che conterrà le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare i su esposti obiettivi, definiti dalla presente legge regionale. 
Ai fini della stesura del PRAL, le Direzioni generali Qualità dell'Ambiente, Risorse idriche e servizi di pubblica utilità e Sanità istituiscono un'apposita Commissione interdisciplinare tecnico-scientifica. 
Il periodo di durata del PRAL sarà quinquennale ed è previsto che tale Piano sarà aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, a seguito di eventuali modifiche che dovessero intervenire nella legislazione o in conseguenza di conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso e comunque ogni due anni. 
Per ciò che concerne i suoi contenuti, il PRAL sarà articolato nei seguenti punti: 

  • conoscenza del rischio; 

  • mappatura georeferenziata effettuata dall'ARPA; 

  • monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria; 

  • elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima; 

  • definizione delle priorità degli interventi di bonifica; 

  • monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico; 

  • definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell' ARPA; 

  • definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano regionale di smaltimento; 

  • individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell' ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell' amianto; 

  • promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto. 

In particolare, per quanto riguarda la conoscenza del rischio amianto, essa sarà conseguita attraverso il censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dalla ASL in collaborazione con i comuni del territorio. 
Inoltre, il suddetto monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico sarà eseguito mediante: 

  • la raccolta di dati epidemiologici; 

  • la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto; 

  • l'utilizzo del Registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto. 

Ancora, la definizione dei criteri per la elaborazione di un Piano regionale di smaltimento avverrà attraverso: 

  • il censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento; 

  • l'individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento. 

La legge regionale in questione stabilisce, inoltre, che entro trenta giorni dall' approvazione del PRAL, le singole ASL competenti per territorio dovranno istituire i seguenti registri: 

  • Registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale dovranno essere annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto riportando in esso il tipo di amianto, il luogo dove esso è presente, il grado di conservazione, il quantitativo presunto, la pericolosità di dispersione delle fibre e il livello di priorità dei tempi di bonifica; 

  • Registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto. 

Il PRAL poi stabilirà le modalità di tenuta e di aggiornamento di questi registri. 
La presente legge regionale delega alle ASL sia la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche di manufatti e di strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale sia il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge n. 257/1992. È stabilito, inoltre, che le suddette imprese trasmettano all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la Relazione di cui all'articolo 9 della legge n. 257/1992. 
Come noto, questa Relazione deve indicare: 

  • i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di bonifica; 

  • le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti; le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto; 

  • le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente. 

Questa Relazione ha periodicità annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione. 
La presente legge regionale abroga l'articolo 4, comma 58 sexies, della Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 relativo a disposizioni analoghe a quelle citate. 
Inoltre, la nuova legge regionale approvata dal Consiglio regionale prevede il potenziamento del Registro regionale dei mesoteliomi
Per quanto riguarda poi gli obblighi dei proprietari, al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a comunicare alla ASL competente per territorio la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto in: 

  • edifici, impianti o luoghi; 

  • mezzi di trasporto (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale); 

  • impianti di smaltimento (la comunicazione deve essere inoltrata anche all'amministrazione provinciale, aggiornando l'informazione annualmente). 

Siccome la comunicazione riguarda indistintamente tutte le tipologie di materiali contenenti amianto, viene quindi introdotto l'obbligo di denuncia anche di manufatti contenenti amianto in matrice compatta, non previsto dalla normativa nazionale, oltre che di materiali contenenti amianto in matrice friabile per i quali era già prevista la comunicazione alla ASL competente per territorio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 257/92 (a titolo di esempio, l'obbligo di denuncia riguarda pertanto anche manufatti in cemento amianto come lastre ondulate di copertura, pannelli di controsoffittatura, canne fumarie, tubazioni, cassoni per l'acqua, lastre piane e manufatti in vinyl-amianto come pavimenti). 
Contestualmente all'approvazione del PRAL, con deliberazione della Giunta regionale, saranno fissate le modalità dell'informazione da comunicare; per potersi avvalere delle procedure semplificate e per poter accedere ai contributi previsti è condizione necessaria l'iscrizione nei suddetti registri istituiti presso le ASL. 
La legge regionale 29 settembre 2003 affronta inoltre il problema dei laboratori pubblici e privati che effettuano analisi sull'amianto i quali devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996, rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi. 
Sarà poi compito del PRAL definire i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità.

Legislazione

Legge Regione Lombardia 29 settembre 2003, n. 17 
Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto 
in Supplemento Ordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 29 settembre 2003, n. 40

 

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